Accesso civico
Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori
Cos'è l'accesso civico
L'accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni (art. 5 del D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs 97/2016).
- l’accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che la Camera di Commercio ha l'obbligo di pubblicare nella sezione "amministrazione trasparente" del proprio sito internet (art.5, c. 1);
- l'accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti e dati ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art.5, c. 2).
L'istanza non va motivata. Deve essere in ogni caso identificato chiaramente l'oggetto della richiesta e va accertata l'identità del richiedente.
Nei casi di accesso civico generalizzato è compito dell'Ente informare eventuali controinteressati e, chi ritiene compromesso il proprio diritto alla riservatezza o altri diritti o interessi tutelati (art. 5 bis D.Lgs 33/2013), si può opporre. L'opposizione va motivata.
Come presentare una richiesta di accesso civico
Per presentare una richiesta di accesso civico è disponibile un modello in formato PDF editabile da compilare e firmare. Si ricorda che l'accesso civico è previsto per richiedere documenti/dati/informazioni disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.
La richiesta è rivolta al Segretario generale nella sua qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
La richiesta può essere sottoscritta:
- con firma digitale direttamente sul file;
- con firma autografa sulla stampa del modello; in questo caso alla richiesta deve essere allegato un documento di identità.
Per saperne di più: